SOA
Il regolamento n. 1069 del 21 ottobre 2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.
Servizi
- Gestione dei sottoprodotti di origine animale
gestione dei SOA dalla raccolta, al trasporto e alla trasformazione - Convenzioni
convenzione con enti pubblici per la raccolta di carcasse animali su sedi stradali - Interventi in emergenza sanitaria
piani di intervento legati a situazioni di emergenza sanitaria derivanti da SOA - Assistenza tecnico-legale
Per ulteriori informazioni sull’argomento consulta la legislazione relativa ai SOA
I sottoprodotti di origine animale (SOA) si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. Essi non devono essere confusi con i sottoprodotti così come definiti dal TUA all’art. 184-bis, che sono regolamentati appunto da tutt’altro norma. A prescindere dall’origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l’ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.