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REACH

Il Regolamento europeo n. 1907 del 18 dicembre 2006, noto come REACH, stabilisce i criteri per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione dei prodotti chimici.

Servizi

Al fine di valutare al meglio quali siano gli adempimenti del REACH applicabili all’azienda cliente sarà eseguita una verifica (audit).

  • Schede di sicurezza (SDS)
    • redazione, valutazione e revisione di schede di sicurezza senza l’ausilio di software
    • traduzione delle SDS
    • aggiornamento delle SDS
    • audit di conformità
  • Articoli contenenti SVHC
    • supporto tecnico per la notifica all’ECHA delle sostanze molto preoccupanti (SVHC) contenute in articoli senza rilascio intenzionale
    • pianificazione e gestione delle modalità di accesso ai dati necessari per ottemperare all’ obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli
    • valutazione dell’attendibilità delle informazioni
    • redazione di informative per il corretto utilizzo degli articoli contenenti SVHC
    • valutazione della possibile presenza di SVHC
    • individuazione delle possibili esenzioni dagli obblighi di notifica e redazione della pertinente documentazione di supporto
  • Autorizzazione
    • supporto tecnico per la predisposizione della domanda finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso di sostanze elencate in allegato XIV al REACH
  • Restrizioni
    • analisi del processo produttivo dell’azienda cliente e successiva identificazione delle sostanze vietate o sottoposte a restrizioni elencate in allegato XVII al REACH
    • individuazione degli usi vietati o sottoposti a restrizioni e valutazione del rispetto dei limiti previsti per alcuni articoli
  • End-of-waste
    • redazione dei documenti previsti per l’adempimento alle prescrizioni previste dal REACH (SDS, schede prodotto etc.) ed applicabili ai prodotti recuperati derivanti dal trattamento dei rifiuti
    • valutazione tecnica per l’esenzione dalla registrazione e redazione della documentazione di supporto
  • Utilizzatori a valle
    assistenza tecnica all’adempimento degli obblighi previsti per gli utilizzatori a valle quali:

    • fornire informazioni a monte ed a valle della catena di approvvigionamento
    • eventuale richiesta di autorizzazione all’uso di sostanze in allegato XIV
    • predisposizione di sistemi di identificazione e gestione delle restrizioni
    • redazione delle schede di sicurezza (se del caso)
    • valutazione degli scenari di esposizione
  • Registrazione
    • redazione del fascicolo di registrazione attraverso il software IUCLID5
    • redazione del CSR (chemical safety report) ed eventualmente dello scenario di esposizione
    • caratterizzazione del rischio
    • gestione dei SIEFs e/o consorzi al fine della condivisione dei dati
    • richiesta da inoltrare all’ECHA per le sostanze non phase-in
  • Pre-registrazione tardiva
    • trasmissione all’ECHA delle informazioni per beneficiare della pre-registrazione tardiva per le sostanze phase-in
  • Rappresentante esclusivo
    • elezione a rappresentante esclusivo (OR only representative) di un fabbricante non stabilito nell’Unione Europea attraverso la stipula di una convenzione con quest’ultimo
  • Notifica PPORD
    • notifica all’ECHA delle informazioni per l’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per un periodo di cinque anni delle sostanze fabbricate nella Comunità o importate a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi da un fabbricante o un importatore o un produttore di articoli
REACH

Per ulteriori informazioni sull’argomento consulta la legislazione relativa al REACH

La finalità del REACH è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Vige il principio del “no data no market” secondo cui una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo non può essere fabbricata o immessa sul mercato se non previa registrazione salvo eventuali esenzioni o esclusioni dal campo di applicazione. Se un’azienda importa o fabbrica una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele in quantitativi uguali o superiori ad una tonnellata per anno è molto probabile che sia sottoposta alle disposizioni del REACH tra le quali l’obbligo di registrazione. Pertanto il REACH può definirsi una normativa “orizzontale” e come tale ha implicazioni dirette in molti settori, anche se già normati da altre direttive, regolamenti o leggi nazionali.

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